Interessi di mora sulle fatture pagate in ritardo: tasso e calcolo (2026)
Un cliente che paga quattro mesi dopo ti deve qualcosa in più della fattura. La legge dice quanto, e lo conti in cinque passi.
Gli interessi di mora scattano da soli il giorno dopo la scadenza della fattura, senza diffida. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso è il 10,40% annuo (2,40% della BCE più 8 punti), calcolato giorno per giorno; in più al creditore spettano 40 euro di risarcimento forfettario.
Cosa sono gli interessi di mora?
Gli interessi di mora sono quelli che il cliente ti deve quando paga una fattura dopo la scadenza. Tra imprese, e tra impresa e pubblica amministrazione, li regola il D.Lgs. 231/2002: partono da soli il giorno dopo la scadenza, senza bisogno di lettere o diffide.
Il cliente può evitarli solo se dimostra che il ritardo dipende da una causa che non gli si può imputare. Un cliente che «aspetta di essere pagato a sua volta» non rientra in questo caso.
Entro quando deve pagare il cliente?
Se il contratto non dice niente, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il decreto prevede alcuni casi particolari e le parti possono accordarsi diversamente, entro certi limiti.
| Situazione | Termine di pagamento |
|---|---|
| Contratto tra imprese che non fissa un termine | 30 giorni dal ricevimento della fattura |
| Contratto tra imprese con termine scritto | Libero, ma oltre 60 giorni deve essere pattuito in modo espresso e non gravemente iniquo |
| Creditore PMI, debitore grande impresa | Oltre 60 giorni la clausola si presume gravemente iniqua |
| Cliente pubblica amministrazione | 30 giorni, al massimo 60 se pattuito per iscritto e giustificato |
| SAL negli appalti pubblici di lavori | 30 giorni dall'adozione del SAL, al massimo 60 se scritto nel contratto |
Fonti: artt. 4 e 7 del D.Lgs. 231/2002; art. 125 del D.Lgs. 36/2023 per i SAL pubblici.
Per i lavori pubblici il termine dei SAL lo fissa l'articolo 125 del Codice dei contratti. Se il contratto prevede una verifica dei lavori prima del pagamento, quella verifica non può durare più di 30 giorni, salvo patto espresso.
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GuardaQuanto vale il tasso nel 2026?
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso degli interessi di mora è il 10,40% annuo: il tasso di riferimento della Banca centrale europea, fissato al 2,40%, più 8 punti. Il dato del 2,40% è nel comunicato del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2026.
| Periodo | Riferimento BCE | Maggiorazione | Tasso di mora |
|---|---|---|---|
| 1° gennaio - 30 giugno 2026 | 2,15% | 8,00% | 10,15% |
| 1° luglio - 31 dicembre 2026 | 2,40% | 8,00% | 10,40% |
Fonti: comunicati MEF in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026 e del 16 luglio 2026.
Il tasso cambia ogni sei mesi. Il MEF lo pubblica in Gazzetta Ufficiale nei primi giorni lavorativi di gennaio e di luglio; l'elenco aggiornato si trova anche nella pagina «Tassi di interesse e commissioni di intermediazione» del Dipartimento dell'Economia. Per ogni semestre vale il tasso in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio.
Tra imprese il contratto può fissare un tasso diverso. Una clausola che esclude del tutto gli interessi di mora, però, è considerata gravemente iniqua e non vale.
Come si calcolano: i passi
Sono interessi semplici, calcolati giorno per giorno sull'importo dovuto. Il metodo è sempre lo stesso.
- Trova la scadenza. È la data scritta in fattura o nel contratto; se manca, 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- Conta i giorni di ritardo. Dal giorno dopo la scadenza fino al giorno in cui i soldi arrivano.
- Dividi i giorni per semestre. I giorni da gennaio a giugno usano il tasso del primo semestre, quelli da luglio a dicembre il tasso del secondo.
- Moltiplica. Importo dovuto per tasso, per giorni, diviso 365. Ripeti per ogni semestre e somma.
- Aggiungi i 40 euro. Sono il risarcimento forfettario per le spese di recupero, dovuto senza bisogno di mettere in mora il cliente.
Un esempio con una fattura
Una fattura da 20.000 euro scade il 31 maggio 2026. Il cliente paga il 30 settembre 2026: 122 giorni di ritardo, di cui 30 nel primo semestre e 92 nel secondo.
| Voce | Giorni | Tasso | Euro |
|---|---|---|---|
| Giugno 2026 | 30 | 10,15% | 166,85 |
| Luglio - settembre 2026 | 92 | 10,40% | 524,27 |
| Risarcimento forfettario | 40,00 | ||
| Totale da chiedere | 122 | 731,12 |
Esempio con numeri inventati, per mostrare il metodo.
Sono 731 euro su 20.000: il 3,7% della fattura. Se il tuo margine su quel lavoro è il 10%, quattro mesi di ritardo te ne mangiano più di un terzo. Gli interessi di mora servono a riprenderselo.
E se il pagamento è a rate o a SAL?
Se il contratto prevede pagamenti a rate, gli interessi e il risarcimento si calcolano solo sulle rate scadute e non pagate, non su tutto il contratto (art. 4, comma 7, del D.Lgs. 231/2002). Lo stesso ragionamento vale nella pratica per i SAL: ogni SAL fatturato ha la sua scadenza e il suo conto degli interessi.
Per questo conviene tenere un elenco delle fatture con tre date: emissione, ricevimento da parte del cliente, scadenza. Con la fattura elettronica la data di ricevimento la trovi nella ricevuta del Sistema di Interscambio. Senza queste date il conto degli interessi diventa una discussione.
Come chiederli senza rompere il rapporto
Chiederli per iscritto, con il conto allegato, è il modo più semplice. Molte imprese edili non li chiedono per paura di perdere il cliente. Una via di mezzo che funziona:
- scrivi nei contratti e nelle conferme d'ordine il termine di pagamento e il richiamo al D.Lgs. 231/2002;
- al primo sollecito ricorda con garbo che dalla scadenza corrono gli interessi di legge;
- se il ritardo si ripete, manda il conto degli interessi insieme all'estratto delle fatture scadute;
- se arrivi al decreto ingiuntivo, chiedi interessi e 40 euro nello stesso ricorso.
Oltre ai 40 euro puoi chiedere il rimborso dei costi di recupero più alti, se li dimostri, compresi quelli per l'assistenza. Per una pratica vera fatti seguire dall'avvocato o dal commercialista.
Ogni giorno di ritardo del cliente ha un prezzo scritto nella legge: decidere di non chiederlo è uno sconto che fai tu.
Domande frequenti
Qual è il tasso degli interessi di mora nel secondo semestre 2026?
Il 10,40% annuo: il tasso di riferimento BCE del 2,40%, pubblicato dal MEF in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2026, più 8 punti.
Devo mandare una diffida perché partano gli interessi?
No. Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono dal giorno dopo la scadenza senza bisogno di costituire in mora il cliente.
I 40 euro spettano anche se il ritardo è di pochi giorni?
Sì. Il D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore 40 euro di risarcimento forfettario per i costi di recupero, senza bisogno di messa in mora.
Il contratto può prevedere un tasso diverso?
Tra imprese sì, nei limiti della grave iniquità. Una clausola che esclude del tutto gli interessi di mora è sempre considerata gravemente iniqua.
Valgono anche con un ente pubblico?
Sì. Il decreto vale anche quando il debitore è una pubblica amministrazione; per i SAL dei lavori pubblici il termine è di 30 giorni dall'adozione del SAL, al massimo 60 se previsto nel contratto.
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Fonti
- Normattiva: D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (testo vigente)
- Gazzetta Ufficiale: comunicato MEF sul tasso di riferimento dal 1° luglio al 31 dicembre 2026
- MEF, Dipartimento dell'Economia: tassi di interesse per le transazioni commerciali, semestre per semestre
- Ragioneria Generale dello Stato: rimedi per le imprese contro i ritardi di pagamento della PA
- Normattiva: art. 125 del D.Lgs. 36/2023, termini di pagamento dei SAL nei lavori pubblici
Scritto sulle fonti ufficiali indicate qui sopra. Se una norma cambia, aggiorniamo questa pagina e scriviamo cosa è cambiato.