Nota di credito: quando la fa l'impresa edile e come recupera l'IVA
Sconti, errori, lavori che saltano, clienti che falliscono: la nota di credito serve a recuperare l'IVA già versata. Ma solo se la fai nei casi e nei tempi giusti.
La nota di credito corregge in meno una fattura già emessa e permette di recuperare l'IVA versata (art. 26 del DPR 633/1972). Si fa per sconti contrattuali, errori, contratti risolti e, se il cliente non paga, solo quando entra in una procedura concorsuale o dopo un'esecuzione andata a vuoto. Per accordi nuovi ed errori il limite è un anno; in ogni caso va emessa entro la dichiarazione IVA dell'anno del presupposto, con il tipo documento TD04.
Cos'è una nota di credito e quando si fa?
La nota di credito è il documento con cui correggi in meno una fattura già emessa: riduce l'imponibile, l'IVA o tutti e due. Una fattura inviata non si cancella e non si rifà da capo: si corregge con una nota di credito. La regola è nell'articolo 26 del DPR 633/1972, il decreto IVA.
In un'impresa edile i casi tipici sono pochi e si ripetono. Cambia soprattutto una cosa: entro quando puoi recuperare l'IVA che avevi già versato.
| Caso | Esempio in cantiere | Recupero dell'IVA |
|---|---|---|
| Sconto o abbuono previsto dal contratto | Sconto scritto nel contratto per pagamento in anticipo | Sì, senza il limite di un anno |
| Nuovo accordo con il cliente dopo la fattura | Il cliente contesta un SAL e vi accordate su un prezzo più basso | Sì, ma solo entro un anno dall'operazione |
| Errore in fattura con IVA più alta del dovuto | Aliquota sbagliata o importo scritto due volte | Sì, ma solo entro un anno |
| Contratto risolto, annullato o revocato | Hai fatturato un acconto e i lavori non si fanno più | Sì, senza il limite di un anno |
| Cliente in procedura concorsuale | Liquidazione giudiziale o concordato preventivo del committente | Sì, dalla data di apertura della procedura |
| Procedura esecutiva rimasta senza esito | Pignoramento in cui non si trova niente | Sì, dopo il verbale che lo dimostra |
Il limite di un anno è il punto su cui si inciampa di più. Se tra te e il cliente nasce un accordo nuovo, per esempio uno sconto per chiudere una contestazione, la nota di credito con l'IVA va fatta entro un anno dalla fattura originale. Dopo, l'IVA versata non la recuperi più con la nota di credito. Quindi gli accordi sui SAL contestati vanno chiusi e fatturati in fretta, non a fine cantiere.
Il cliente non paga: posso fare la nota di credito?
Non basta che il cliente non paghi. Per recuperare l'IVA su una fattura non incassata serve uno di due eventi previsti dalla legge.
- Il cliente entra in una procedura concorsuale. Puoi fare la nota di credito dalla data della sentenza di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento, come stabilisce l'art. 349 del Codice della crisi), del decreto di ammissione al concordato preventivo, del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o del decreto di amministrazione straordinaria. Lo stesso vale per l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e per il piano attestato pubblicato nel registro delle imprese.
- Una procedura esecutiva contro il cliente è andata a vuoto. Per esempio un pignoramento presso terzi o mobiliare in cui il verbale dice che non c'è niente da prendere, o un debitore irreperibile.
Non devi aspettare la fine della procedura e non è nemmeno necessario esserti insinuato al passivo: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 2021. E il cliente in procedura non deve registrare la variazione dalla sua parte. Se poi una parte dei soldi arriva, per esempio con un riparto, su quella parte l'IVA torna dovuta e fai una variazione in aumento.
Se il cliente non è in procedura e non paga e basta, la strada è prima il recupero del credito, per esempio con un decreto ingiuntivo. La nota di credito arriva solo se l'esecuzione che ne segue non porta a niente.
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GuardaEntro quando va emessa la nota di credito?
Al più tardi entro il termine per presentare la dichiarazione IVA dell'anno in cui si è verificato il motivo della variazione. È la lettura data dalla circolare 20/E del 2021. Se il tuo cliente è stato posto in liquidazione giudiziale a marzo 2026, la nota di credito va emessa entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2026, che si presenta nel 2027.
L'IVA della nota la porti in detrazione nella liquidazione del mese o del trimestre in cui la emetti, oppure al più tardi nella dichiarazione annuale. Attenzione però a non confondere i due termini: questo è il termine ultimo, ma per gli accordi tra le parti e per gli errori di fatturazione resta anche il limite di un anno visto sopra.
Come si fa nella fattura elettronica?
Si fa come una fattura elettronica normale, ma con il tipo documento TD04. Secondo la guida dell'Agenzia alla compilazione delle fatture elettroniche i passi sono questi.
- Scegli il tipo documento TD04. È il codice della nota di credito. Esiste anche il TD08 per la nota di credito semplificata, che in un'impresa edile si usa raramente.
- Collega la fattura da correggere. Nel campo dei dati della fattura collegata (2.1.6) scrivi numero e data della fattura originale.
- Indica cosa togli. Imponibile e IVA da ridurre. Se la fattura originale non aveva IVA, per esempio perché era in reverse charge per un subappalto edile, nella nota indichi la natura dell'operazione al posto dell'imposta, come nella fattura di partenza.
- Registra la nota. Tu la annoti nel registro delle fatture emesse con segno meno; il cliente la annota nel registro degli acquisti.
Nel reverse charge l'IVA non la sistemi tu: è il committente che la rettifica dalla sua parte, perché era lui a doverla.
Cosa cambia per IVA e cassa? Un esempio
La nota di credito non ti restituisce l'imponibile perso, ma ti fa recuperare l'IVA che avevi già versato. Prendiamo un capannone costruito per una società cliente: 100.000 euro più IVA al 22%. Il cliente paga metà, poi viene posto in liquidazione giudiziale.
| Voce | Imponibile | IVA | Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura emessa (IVA già versata allo Stato) | 100.000 | 22.000 | 122.000 |
| Incassato prima della procedura | 50.000 | 11.000 | 61.000 |
| Non incassato | 50.000 | 11.000 | 61.000 |
| Nota di credito TD04 sulla parte non incassata | −50.000 | −11.000 | −61.000 |
| IVA che torna in cassa (meno IVA da versare nel mese) | 11.000 | 11.000 |
Esempio con numeri inventati, per mostrare il metodo.
Gli 11.000 euro di IVA li avevi già versati con la liquidazione del mese della fattura, senza averli mai incassati. Con la nota di credito li scali dall'IVA a debito della liquidazione in cui la emetti: in pratica, quel mese versi 11.000 euro in meno. I 50.000 euro di imponibile restano invece un credito verso la procedura, e una possibile perdita: come e quando dedurla ai fini delle imposte sul reddito segue regole diverse, da vedere con il commercialista.
Ogni mese che passa senza la nota di credito è IVA tua che resta allo Stato.
Lo stesso vale, in piccolo, per sconti ed errori. Una nota di credito fatta subito riduce l'IVA da versare nella prossima liquidazione. Fatta a fine anno, o dopo il termine, ti costa cassa per mesi oppure per sempre.
Domande frequenti
Posso fare una nota di credito se il cliente semplicemente non paga?
Per recuperare l'IVA no: serve che il cliente sia sottoposto a una procedura concorsuale o che un'esecuzione contro di lui sia andata a vuoto. Prima bisogna agire per recuperare il credito.
Entro quanto tempo va fatta la nota di credito per uno sconto concordato dopo?
Se lo sconto nasce da un accordo nuovo con il cliente, per recuperare l'IVA la nota va fatta entro un anno dall'operazione. Gli sconti già previsti dal contratto non hanno questo limite.
Che codice si usa nella fattura elettronica?
Il tipo documento TD04, indicando numero e data della fattura che si corregge.
Se il cliente è in liquidazione giudiziale devo aspettare la fine della procedura?
No. Puoi emettere la nota di credito dalla data di apertura della procedura, e non serve esserti insinuato al passivo.
La nota di credito mi restituisce i soldi persi?
No, ti fa recuperare solo l'IVA già versata, riducendo l'IVA da pagare nella liquidazione. L'imponibile non incassato resta un credito verso il cliente.
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Fonti
- Normattiva: art. 26 del DPR 633/1972, variazioni dell'imponibile o dell'imposta (testo vigente ad agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate: circolare 20/E del 29 dicembre 2021 sulle note di variazione e le procedure concorsuali
- Agenzia delle Entrate: guida alla compilazione delle fatture elettroniche (TD04 nota di credito)
- Normattiva: art. 349 del Codice della crisi d'impresa, da fallimento a liquidazione giudiziale
Scritto sulle fonti ufficiali indicate qui sopra. Se una norma cambia, aggiorniamo questa pagina e scriviamo cosa è cambiato.